Dopo i 5 punti di presentazione e inquadramento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), ecco ora i 5 punti più operativi.

Per capire quando interviene, le logiche alla base del risarcimento e come richiederlo.

  1. Che natura ha l’obbligazione assunta dalla Compagnia assicurativa designata nei confronti della vittima?

In passato, considerata la vocazione solidaristica del Fondo, la giurisprudenza inquadrava l’obbligazione posta in capo allo stesso, come indennitaria (quindi un mero ristoro patrimoniale in funzione riparatoria, conseguente a fatti non considerati in contrasto con l’ordinamento).

Ad oggi, invece, l’orientamento è mutato ed è ormai pacifico che l’obbligazione assunta dall’impresa designata abbia natura risarcitoria (quindi volta a riequilibrare il pregiudizio conseguente ad un illecito, ripristinando la situazione preesistente).

L’impresa designata è tenuta ad una prestazione identica per natura e contenuto, a quella cui sarebbe stata tenuta l’impresa del responsabile civile.

Perciò, per la gestione del sinistro, si applicano le stesse regole generalmente applicabili alle Compagnie assicurative: costituzione in mora, rispetto dello spatium deliberandi, mala gestio, prescrizione, ecc. (cfr. Trib. Modena, sez. I, 9 luglio 2013, n. 1099Cass. civ., 7 febbraio 2006, n. 2596).

Del pari, trovano applicazione anche le stesse norme in tema di onere della prova.

  1. Quando interviene il FGVS e quali danni sono risarciti

Il Fondo interviene per il risarcimento della vittima, solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall’art. 283 c. 1 Cod. Ass. Priv. e il risarcimento non sempre copre tutti i danni subiti.

In particolare:

– Lett. A) sinistro provocato da veicolo/natante non identificato.
In questo caso, si distingue (i) l’ipotesi in cui dal sinistro siano conseguiti danni alla persona di “lieve entità” (per prassi si ritiene che la norma si riferisca ai cd. micropermanenti, con invalidità biologica inferiore al 9%), nel qual caso il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona e non per i danni materiali; dall’ipotesi (ii) in cui vi siano stati danni gravi alla persona, nel qual caso il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, ma con una franchigia di euro 500.

– Lett. B) sinistro provocato da veicolo/natante non coperto da assicurazione.
E’ riconosciuto il risarcimento sia per danni a cose (cd. danni patrimoniali), che per danni a persone (cd. danni extra patrimoniali).

– Lett. C) sinistro provocato da veicolo/natante assicurato con compagnia in LCA.
E’ riconosciuto il risarcimento sia per danni patrimoniali, che extra patrimoniali.

– Lett. D) sinistro provocato da veicolo/natante posto in circolazione contro la volontà del proprietario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio / locatario (ad esempio, in caso di furto).
Riguardo questa ipotesi è opportuno precisare che va accertato caso per caso se realmente la circolazione sia avvenuta prohibente domino.
Ad esempio, talora la giurisprudenza ha negato il risarcimento, nonostante il veicolo danneggiante fosse stato rubato, per il fatto che era emerso che il proprietario del mezzo aveva lasciato l’auto aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto (Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20373).
Quando però si verifica la fattispecie, vengono risarciti sia i danni patrimoniali che non patrimoniali, ma solo quelli subiti da soggetti NON trasportati o trasportati contro la loro volontà.

– Lett. D-bis) sinistri causati da veicolo spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (ossia: Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.
In questo caso, oltre al danno alla persona è risarcibile anche il danno a cose.

– Lett. D-ter) sinistri causati da veicolo con targa estera, la quale non coincide con il veicolo.
E’ riconosciuto il risarcimento sia per danni patrimoniali, che extra patrimoniali.

Quanto ai criteri di liquidazione, si osserva che:

– il danno biologico è determinato in base ai criteri di cui al d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 (liquidazione in base alla tabella di indennizzo del danno biologico dell’INAIL – DM 12/7/2000 (in Gazz. Uff. 25/7/2000, n. 172);

– il danno patrimoniale conseguente a morte di un prossimo congiunto: si fa riferimento al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quindi in base alle disposizioni del d.P.R. 1124/65.

Sul punto, si precisa che l’espressione di “conviventi a carico”, secondo la giurisprudenza maggioritaria, può includere anche tutti coloro che dimostrino di aver avuto una dipendenza economica dalla vittima deceduta (Cass. civ., 14 maggio 1984, n. 2935).

  1. L’onere della prova

In capo a chi intenda chiedere il risarcimento al Fondo, incombe l’onere di provare il fatto storico, nonché le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo.

Inoltre, in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, la vittima deve provare anche che l’altro conducente sia rimasto sconosciuto o che il veicolo fosse privo di assicurazione.

Affinché possano integrarsi tale ipotesi non basta che il danneggiato non sia riuscito ad annotarsi i dati identificativi del mezzo: l’obbligo risarcitorio sorge solo quando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, valutate caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 274; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10484; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762). E’ necessario, cioè, accertare se il danneggiato abbia agito con la diligenza richiesta per ricercare il veicolo responsabile.

Infine, questione controversa è  se la vittima debba sporgere denuncia– querela contro ignoti per poter accedere al risarcimento: la tesi giurisprudenziale più accreditata propende per non ritenerlo indispensabile tale attività (Cass. civ., sez. III, 24.03.2016, n. 5892Cass. civ., 4 novembre 2014, n. 23434).

  1. Come chiedere il risarcimento art. 287 cod. ass. priv.

 

Eccezione (Caso ex art. 282 lett. C): l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento deve essere notificata, nel caso di l.c.a. ordinaria: all’impesa designata e alla CONSAP; mentre nel caso di l.c.a., in cui al commissario liquidatore sia stato conferito il potere di liquidazione dei sinistri, il destinatario è solo tale soggetto.

  1. Conseguenze di mala gestio della Compagnia

Come per l’ordinaria gestione dei sinistri RCA, anche nei casi di competenza del Fondo, le Compagnie possono essere chiamate a rispondere per la loro cattiva gestione del sinistro – cd. mala gestio.

Si considera “cattiva” la gestione quando la Compagnia viola l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.). Ad esempio, se rifiuti di gestire la lite, senza un apprezzabile motivo, o se ne disinteressi procurando un pregiudizio all’assicurato o quando la gestisca impropriamente o corrisponda l’indennizzo con colpevole ritardo.

La mala gestio ha conseguenza diverse, a seconda del fatto che il massimale rimanga o meno capiente, a seguito del ritardato/inadeguato adempimento della Compagnia:

  • se il massimale rimane capiente si applicano le regole di diritto civile sulla mora nelle obbligazioni di valore, e all’assicurazione potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dal codice delle assicurazioni;
  • se il massimale, originariamente capiente al momento dell’evento, è diventato incapiente al momento del pagamento: l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore la copertura integrale di cui avrebbe goduto se il pagamento fosse stato tempestivo;
  • se il massimale è già incapiente al momento dell’evento: l’assicuratore sarà tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale, qualora il danneggiato non dimostri il patimento di un “maggior danno”, ovvero il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

Occorre però accertare se il ritardo sia imputabile all’impresa in bonis oppure a quella designata.

L’impresa designata risponde per i fatti colposi propri e anche per il ritardo imputabile all’impresa in bonis.

Per quanto riguarda la prescrizione per proporre l’azione per mala gestio, all’impresa in bonis si applica il termine biennale; mentre per l’impresa designata, che risponde ex lege al danneggiato (e quindi a titolo extracontrattuale) e che non è legata da alcun rapporto contrattuale al responsabile, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Infine, per le somme erogate a titolo di mala gestio propria è escluso il diritto di ripetizione nei confronti del Fondo che sarà limitato al risarcimento e a quanto versato a titolo di mala gestio imputabile all’impresa in bonis.

Avv. Consuelo Tonoli

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