Introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 41/2016, l’omicidio stradale è una fattispecie che vale sempre la pena di approfondire; anche le pagine di cronaca, purtroppo, ci offrono spesso esempi concreti di come questa fattispecie trovi applicazione.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di rispondere ad alcune domande.

Cos’è l’omicidio stradale?
Ai sensi dell’Art. 589-bis C.p., l’omicidio stradale è una fattispecie criminosa finalizzata a sanzionare coloro che, violando le norme sulla circolazione stradale, cagionano per colpa la morte di qualcuno.

Come viene punito?
Al comma 1, il citato Art. 589-Bis CP prevede la reclusione da 2 a 7 anni per chiunque cagiona la morte di terzi violando le norme sulla circolazione stradale.
Il legislatore parla di “chiunque”, facendo quindi riferimento a tutti gli utenti della strada; proprio come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno datata 25/03/2016, infatti, il reato ricorre anche qualora il responsabile “non è un conducente di veicolo” (si pensi al caso in cui un pedone, attraversando imprudentemente, cagioni la morte di un motociclista che ha tentato di evitarlo, cadendo a terra).

Ci sono ipotesi di omicidio stradale punite più severamente?
Viene punito con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, “ponendosi alla guida di un veicolo a motore”:

  • con tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l;
  • tenendo in centro urbano una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (e comunque non inferiore ai 70 km/h);
  • tenendo su strade extraurbane una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito;
  • circolando contromano o attraversando un incrocio con semaforo rosso;
  • facendo inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi;
  • sorpassando un altro veicolo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.

Si applica invece la pena della reclusione da 8 a 12 anni per i “conducenti di veicoli a motore” che cagionino la morte di una persona in caso di:

  • ebbrezza grave, ossia con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (Art. 186, c. 2, lett. c, CDS);
  • alterazione psicofisica per aver assunto stupefacenti (Art. 187 CDS).

La stessa pena, peraltro, si applica in caso di tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l del conducente di veicoli:

  • dediti al trasporto di cose o di persone in conto di terzi;
  • aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere superiore a otto;
  • autoarticolati e autosnodati.

Ovviamente, la disciplina dell’omicidio stradale non si esaurisce a quanto sin qui delineato: con la L. 41/2016 sono state introdotte e modificate molte altre prescrizioni sostanziali e processuali, nell’intento del Legislatore di fornire una disciplina il più organica possibile.
Ai fini della nostra breve disamina, non resta che rimandare ai commi 6 e 7 dell’Art. 589-bis in tema di circostanze speciali aggravanti e attenuanti, nonché all’Art. 222 CDS in tema di revoca della patente quale sanzione accessoria.

Avv. Maurizio Romelli

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