La diffida ad adempiere rappresenta una delle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto espressamente previste dal Codice civile all’Art. 1454.
Essa ricorre quanto la parte adempiente ordina per iscritto alla parte inadempiente di provvedere entro un determinato termine, avvertendo che, allo scadere, il contratto sarà risolto di diritto.
La diffida ad adempiere deve avere forma scritta e deve giungere a conoscenza del destinatario per produrre i suoi effetti.
Inoltre, per determinare la risoluzione di diritto del contratto, l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza (ai sensi dell’Art 1455 c.c.).
Una volta inviata la diffida a controparte, decorso il termine debitamente indicato per adempiere senza che questi abbia provveduto, si avrà la risoluzione del contratto in modo automatico e irreversibile, non necessitando, quindi, dell’istaurazione di un procedimento giudiziario e della conseguente pronuncia di un giudice.
Il termine indicato nella diffida deve essere congruo: infatti, il già citato Articolo 1454, al comma 2, stabilisce che tale termine non deve essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che per la natura del contratto o per gli usi risulti congruo un termine inferiore.
Qualora il temine indicato nella diffida non sia ritenuto congruo, il mancato adempimento della controparte alla sua scadenza non comporta la risoluzione di diritto del contratto; ciò non toglie però la possibilità per la parte adempiente di ottenere la risoluzione giudiziale qualora ne ricorrano i presupposti.
Avv. Rosalba Cozzolino