Secondo la sentenza della Cassazione n. 28672/2022 “la sola esistenza di un’alterazione in un manto stradale non è sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro; la presenza di tale alterazione non dimostra che essa abbia cagionato la caduta e detta prova non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata”.

La Suprema Corte si è quindi occupata, ancora una volta, del tema dell’insidia stradale.

La vicenda esaminata riguardava un ciclista che aveva riportato lesioni cadendo al suolo a causa di una irregolarità del manto stradale, in corrispondenza di un tombino, non visibile né prevedibile, in quanto tale individuata quale insidia.

Il ciclista aveva avanzato richiesta risarcitoria nei confronti dell’ente locale, custode del tratto stradale, nonché della società proprietaria della rete idrica e delle relative infrastrutture.

La domanda del ciclista veniva rigettata in primo e secondo grado, sul presupposto che il danneggiato non avesse fornito prova del nesso causale tra cosa in custodia ed evento pregiudizievole.

Infatti, l’intera ricostruzione storica era rimessa alle sole dichiarazioni del danneggiato: al momento della caduta non erano presenti testimoni oculari, né erano state acquisite riprese video che documentassero la sequenza dei fatti.

La decisione è interessante poiché ribadisce un principio più volte espresso dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cosa in custodia: la mera esistenza di un’insidia non è sufficiente per ottenere la condanna del custode al ristoro del danno subito.

Sul danneggiato, infatti, grava l’onere di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, prova che non può essere rimessa alle sue sole dichiarazioni.

Nello stesso senso era intervenuta altra pronuncia, la quale aveva ribadito che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa. Infatti, quest’ultimo è onerato dal provare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 11932/2022).

Dunque, senza un testimone oculare o una ripresa video, deve concludersi ancora una volta che la richiesta risarcitoria non ha probabilità di successo in giudizio.

Avv. Camilla Bazzerla

Utilizziamo i cookie, inclusi cookie di terzi, per consentire il funzionamento del sito, per ragioni statistiche, per personalizzare la sua esperienza e offrirle la pubblicità che più incontra i suoi gusti ed infine analizzare la performance delle nostre campagne pubblicitarie. Può accettare questi cookie cliccando su "Accetto", o cliccare "Gestione cookie" per impostare le sue preferenze. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi