La mora del debitore ricorre nell’ipotesi in cui vi sia un ritardo ingiustificato nell’adempimento dell’obbligazione.
Tale ritardo espone il debitore a responsabilità qualora riceva dal creditore una costituzione in mora, che si sostanzia in un’intimazione o una richiesta scritta, con cui quest’ultimo chiede, senza particolari formalità, l’adempimento dell’obbligazione.
Trattandosi di un atto ricettizio, la costituzione in mora produce i suoi effetti una volta giunta a conoscenza del destinatario, ossia nel momento in cui viene recapitata al suo indirizzo (salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza).
Il secondo comma dell’art. 1219 c.c. prevede dei casi particolari in cui la costituzione in mora del debitore si verifica automaticamente dall’inadempimento, senza, quindi, che sia necessaria alcuna attività da parte del creditore.
Tali ipotesi sono:
- Debito derivato da fatto illecito;
- Dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere all’obbligazione;
- Avvenuta scadenza del termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono molteplici:
- Il debitore non viene liberato dall’obbligazione qualora sopravvenga un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il debitore.
- Il debitore ha l’obbligo di risarcire il danno derivante dal ritardo per inadempimento;
- La prescrizione ex art. 2943 c.c. viene interrotta.
Avv. Rosalba Cozzolino