Il recente aumento dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza causato dalle tensioni internazionali hanno largamente coinvolto sia i consumatori che gli operatori del settore energetico e talvolta sono sfociati in iniziative profilatesi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore.
Il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, c.d. Decreto Aiuti bis, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è intervenuto sul tema e all’art. 3 ha previsto, soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero, fino alla data del 30 aprile 2023:
- la sospensione dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1);
- l’inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto (8.2022), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate (comma 2).
A seguito delle numerosissime segnalazioni mosse dai consumatori alle Autorità per l’asserita violazione delle imprese fornitrici di tale articolo nonché per utilizzo improprio degli strumenti del “recesso del venditore” e della “risoluzione per eccessiva onerosità” dei contratti sottoscritti, l’AGCM e l’ARERA (autorità amministrative nazionali con la funzione, rispettivamente, di tutela della concorrenza e del mercato, e di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell’acqua potabile, teleriscaldamento teleraffrescamento e smaltimento dei rifiuti), sono intervenute sul punto.
La nota congiunta delle due Autorità del 13 ottobre scorso, infatti, riepiloga il quadro complessivo delle norme, regole e strumenti disponibili per consentire ai consumatori e alle imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
1. Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali
L’articolo 13 del Codice di condotta commerciale prevede la possibilità, che nel periodo di validità di un contratto di fornitura, il venditore decida di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.
In tal caso, trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
2. Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche
In aggiunta al precedente punto l’articolo 13 del Codice di condotta commerciale prevede la possibilità per il venditore di modificare e aggiornare le condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula del contratto (i.e. aumento dei corrispettivi unitari, scadenza o riduzione di sconti, passaggio da prezzo fisso a variabile o viceversa ecc. ecc.).
Tali modifiche essendo già previste nelle condizioni contrattuali ab origine pattuite tra le parti, non hanno il carattere dell’unilateralità e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
3. Le offerte placet: i rinnovi delle condizioni economiche
Di default il rinnovo delle condizioni economiche – consistendo in una attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste dal precedente – è una fattispecie che non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale e può essere regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.
Nel caso invece delle c.d. offerte Placet – ovvero quelle offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore – la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (ogni 12 mesi), quindi il relativo rinnovo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
4. Proposte di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni per l’aumento dei prezzi
Sono quei casi in cui gli operatori propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti finali che in caso di mancata accettazione vi sarà la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.
In questi casi però l’aspetto problematico attiene non tanto alla proposizione di un nuovo contratto, quanto alla prospettazione della risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. che può avvenire soltanto mediante pronuncia giudiziale.
5. Esercizio del diritto di recesso
La regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore nei contratti sottoscritti con i c.d. clienti di piccole dimensioni (i.e. domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), soltanto nei seguenti casi: (i) si tratta di contratti di mercato libero; (ii) la facoltà è espressamente contemplata nel contratto; (iii) è comunque previsto un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.
Avv. Giulia Sancassani