Da sempre l’art. 2054 c.c. costituisce una delle norme di riferimento dell’infortunistica stradale.
In particolare, il secondo comma della predetta norma dispone che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ma nell’ipotesi di tamponamento tra due veicoli, la presunzione di eguale responsabilità è superata, ex art. 149, 1° comma, CDS, dalla presunzione ‘de facto’ di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante.
La norma statuisce, infatti, che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
In sostanza chi tampona è presuntivamente responsabile del sinistro e, laddove non dimostri il venir meno di detta presunzione, è tenuto a risarcire integralmente i danni patiti dal tamponato.
E nell’ipotesi di tamponamento a catena ove, quindi, sono coinvolti tre o più veicoli? Quali presunzioni operano? Chi è responsabile?
Al riguardo bisogna distinguere tra tamponamento con veicoli in movimento ovvero e tamponamento con veicoli fermi in colonna.
Nel caso di veicoli in movimento, secondo l’art. 2054, 2° comma, c.c., vige la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).
Questo comporta che la responsabilità è condivisa da ciascuna coppia di automobilisti coinvolti, che di volta in volta risultano essere tamponanti e tamponati.
In sostanza abbiamo:
- il veicolo responsabile del primo tamponamento;
- i veicoli successivi che per la loro parte anteriore sono considerati tamponanti mentre per quella posteriore tamponati (dunque contemporaneamente danneggianti e danneggiati);
- il primo veicolo della coda che risulta esclusivamente danneggiato senza alcuna responsabilità su altri.
Quanto sopra perché, trattandosi di veicoli in movimento, si attribuisce il tamponamento a catena al mancato rispetto da parte di tutti i veicoli coinvolti delle distanze di sicurezza.
Nella pratica, ad esempio, chi si trova nel mezzo del tamponamento, potrà chiedere il ristoro dei danni subiti nella parte posteriore, ma non già quelli subiti nella parte anteriore (poiché determinati dalla violazione dell’art. 149 c.d.s.) e dovrà, invece, risarcire i danni cagionati alla parte posteriore del veicolo che lo precede.
Ma anche nell’ipotesi in esame, come già riferito per il tamponamento tra due soli veicoli, l’automobilista può evitare la responsabilità laddove riesca a dimostrare di aver rispettato le distanze e di aver fatto il possibile per evitare il sinistro, superando così la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.
Nel caso in cui invece il tamponamento a catena avvenga tra veicoli fermi in colonna, la responsabilità è unicamente del conducente che ha prodotto il primo tamponamento della catena.
E’ di tutta evidenza, infatti, che ad un veicolo fermo non può essere imputata alcuna violazione di norma che presuppone il movimento (non vi può essere, infatti, inosservanza della distanza di sicurezza senza movimento) e che il tamponamento è addebitabile al mezzo che per primo ha tamponato e che ha determinato i successivi tamponamenti, in quanto è l’unico a non aver rispettato la distanza di sicurezza di cui all’art 149 CDS.
Da ultimo, è bene precisare che quanto sopra vale anche per le auto in sosta o parcheggiate che vengano urtate nel tamponamento a catena.
Avv. Edoardo Rossi