Recentemente, il diritto al corrispettivo riguardante i contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico ha subito una (favorevole, per il cliente finale) modificazione: la prescrizione quinquennale è, infatti, stata ridotta ed è diventata biennale.
Premettendo come secondo il codice civile:
- “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” (art. 2934, comma 1);
- “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935);
- la prescrizione è interrotta dal compimento di determinate attività da parte del titolare (art. 2943) o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere (art. 2944),
l’art. 2948, comma 1 n. 4) c.c., in cui viene ricondotta la prescrizione dei crediti c.d. “utilities”, prevedeva che “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in cinque anni”.
Grazie alla Legge di Bilancio 2018 e poi quella 2020, però, tale termine è stato ridotto a due anni.
In sostanza, oggi, le società che forniscono energia elettrica, gas e acqua hanno due anni di tempo per pretendere il pagamento delle fatture emesse.
Vi sono però alcune precisazioni da fare circa tale nuovo termine.
Esso, infatti, si applica:
- senza efficacia retroattiva;
- alle fatture con scadenza successiva a: il 1° marzo 2018 per il settore elettrico; il 1° gennaio 2019 per il settore gas; il 1° gennaio 2020 per settore idrico.
Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta, infatti, in vigore la regola della prescrizione quinquennale;
- a tutti i soggetti della filiera: utenti/microimprese e venditore, distributore e venditore/operatore di trasporto/altri soggetti;
- per i crediti di cui alle fatture periodiche emesse a stima mensile o bimestrale, alle fatture a conguaglio (c.d. maxi-bollette a conguaglio) emesse sulla base delle letture effettive comunicate dall’utente o sulla base dei dati di rettifica comunicati dal distributore di rete.
Tale nuova disciplina, se da un lato sembra essere sfavorevole agli operatori del mercato energetico (società di vendita e di distribuzione), dall’altro sembra essere perfettamente in linea con gli orientamenti di fondo in tema di prescrizione stabiliti dal nostro legislatore e con la ratio ivi sottesa cioè quella di attribuire certezza ai rapporti giuridici.
Avv. Giulia Sancassani