Lo sciopero del personale di una compagnia aerea non è sempre una circostanza eccezionale.

Di conseguenza, i passeggeri che subiscono la cancellazione del volo hanno diritto a ottenere la compensazione in base al regolamento Ue 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Già la Corte di giustizia dell’Unione Europea lo aveva stabilito con la sentenza del 6 ottobre (C-613/20), che escludeva la possibilità per il vettore di utilizzare la nozione di “circostanze eccezionali” nei casi di sciopero e sottrarsi all’obbligo di indennizzare il cliente.

Per la Corte, lo sciopero, pur essendo un momento conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, è «un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato». La compagnia aerea, quindi, deve mettere in conto l’ipotesi di uno sciopero finalizzato a ottenere un aumento della retribuzione e questo in particolare quando lo sciopero è proclamato nel rispetto della legge. Non solo. Se il personale della società madre proclama l’astensione dal lavoro è prevedibile che anche le società figlie dello stesso gruppo aderiscano perché «non è né insolito, né imprevedibile» che vi sia un’estensione dei conflitti sociali nello stesso gruppo.

Ma quale è la regola da applicare quando lo sciopero non riguarda i dipendenti della compagnia aerea, trattandosi di agitazione sindacale del luogo di partenza del volo e dunque di un evento esterno alla sfera di controllo della compagnia aerea?

Con la sentenza n. 4261 del 10 febbraio 2023, la Suprema Corte ricorda che la riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale:

  1. da un lato «vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell’indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo»;
  2. dall’altro «non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l’effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori».

In questa prospettiva, si giustifica la distinzione tra eventi “esterni” ed “interni” alla compagnia aerea, e all’interno di questa tra scioperi indetti dal proprio personale o correlati all’iniziativa di lavoratori di soggetti terzi. Per quest’ultima ipotesi è necessario che la compagnia aerea dimostri la concreta «insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare». Non è, infatti, sufficiente la «mera ‘nuda’ allegazione» del ricorso di un evento “esterno” in sé astrattamente considerato.

Vanno dunque provate le circostanze che, associate all’indizione dello sciopero ‘esterno’ avrebbero reso materialmente impossibile per il vettore l’adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati.

Avv. Anna Garavello

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