Cosa succede quando un soggetto (creditore) vanta un credito nei confronti di più soggetti obbligati in solido (debitori in solido) e solo con uno di questi pendono trattative per una definizione transattiva della vertenza? Il creditore, una volta conclusa la transazione con uno dei debitori in solido, potrà avanzare pretese nei confronti dei debitori rimasti estranei all’accordo?
Innanzitutto, è opportuno chiarire che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Inoltre, l’art. 1304 del codice civile stabilisce che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
La dichiarazione di volerne profittare da parte del debitore non stipulante non è soggetta a termini, né a forme specifiche. La norma in questione si riferisce però alla transazione avente ad oggetto l’intero debito.
Per quanto attiene, invece, alla transazione parziale intervenuta tra il creditore e uno dei debitori in solido per la sola quota di debito di quest’ultimo, ha fornito interessanti chiarimenti la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, per tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha stabilito a più riprese che in caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati:
– se la somma incassata è inferiore alla quota che faceva idealmente capo al debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto;
– se la somma incassata è pari o superiore alla quota che faceva idealmente capo al debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura corrispondente all’importo pagato.
Chiarire se la transazione ha ad oggetto l’intero debito oppure è parziale è una questione di interpretazione del contratto, che non può prescindere dalla ricostruzione della volontà delle parti.
Avv. Elisa Coccia