Come già evidenziato nell’approfondimento del 16 maggio, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti (art. 2054, comma 2, c.c.) è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione ‘de facto’ di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante.

Secondo un orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civ. 3398/2023, 8051/2016, 6193/14), il tamponante, per andare esente, in tutto o in parte, da responsabilità, è tenuto a fornire “la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.

I giudici di legittimità ritengono fornita la prova liberatoria laddove venga dimostrato che il tamponato ha costituito “un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

La Cassazione, nella pronuncia n. 18884/2015 ha ritenuto che la presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola in lento movimento, seppur munita di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, fosse agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante e non potesse, quindi, costituire ostacolo anomalo; il soggetto tamponante non è stato, quindi, liberato.

Secondo Cass. Pen. 24728/2018 non vi è stata liberazione nemmeno nell’ipotesi di tamponamento determinato dall’improvvisa decelerazione del veicolo che precede; ciò in quanto la decelerazione non è affatto un evento imprevedibile nell’ambito della circolazione stradale, ben potendosi verificare che il conducente di un veicolo abbia necessità di ridurre la velocità, per un’esigenza improvvisa, derivante da fattori che possono essere i più disparati e seri.

Diversamente, secondo Cass. Civ. n.17206/15 detto principio è applicabile allorquando il proprietario e conducente di un autocarro “tampona un rimorchio staccatosi dalla motrice e per questo imprevedibilmente fermo in mezzo alla carreggiata”.

Come evidente le ipotesi concrete possono essere molteplici e non è assolutamente possibile farne un elenco tassativo.

Ci si limita, quindi, da ultimo a richiamare alcune ulteriori fattispecie che hanno assunto rilievo in tema: il tamponato che si “immette improvvisamente nel percorso di quello sopraggiungente” (ipotesi avvenuta all’ingresso di una tangenziale) ovvero “il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, od anche un cambiamento improvviso di direzione non segnalato dal veicolo che precede”.

Avv. Edoardo Rossi

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