Negli ultimi anni può cogliersi, nella legislazione sul condominio, una certa attenzione per quegli interventi sui beni comuni diretti ad eliminare le barriere architettoniche.
La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, a ben vedere, era intervenuta in senso restrittivo rispetto al passato prevedendo, per gli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, il quorum deliberativo previsto dall’art.1136, c. 2 c.c., ossia un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (in precedenza, invece, bastava un terzo dei presenti che rappresentassero un terzo del valore dell’edificio).
Di recente, al contrario, si sono susseguiti interventi che segnano un deciso cambio di rotta rispetto alle modifiche del 2012.
Il Legislatore, con l’art. 10 c. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni“), ha riconosciuto a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare, a proprie spese, opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui all’art. 2 della L. 13/1989. E’ stato anche previsto che le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche non siano mai considerate di carattere “voluttuario” ai sensi dell’art. 1121 c.c., comma 1, e che quindi, in relazione alla loro realizzazione, sussista unicamente il divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ex art. 1120 c. 4 c.c..
Successivamente, con l’art. 119-ter del D.L 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), il legislatore ha introdotto una nuova detrazione fiscale (da ripartirsi in 5 quote annuali del medesimo importo) pari al 75% delle spese sostenute per interventi volti al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche (nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 14 giugno 89 n. 236). Trattasi di un’agevolazione ad hoc, in favore di immobili “già esistenti”, con dei limiti massimi fissati in 40mila euro (da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio), nel caso di immobili composti da 2 a 8 unità e di 30mila euro (da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio), laddove vi siano più di 8 unità.
Da ultimo, anche la Legge di Bilancio 2023 ha apportato novità rilevanti.
Innanzitutto la suddetta agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2025. Non solo, è stato introdotto all’art.119-ter del Decreto Rilancio il comma 4 bis per cui, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori in discussione, è necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. È stato quindi (finalmente) semplificato il processo di formazione della volontà assembleare in relazione a quelle modifiche dei beni comuni che, pur volte a tutelare soggetti “fragili”, sono spesso oggetto di aspro dibattito in condominio.
Il nuovo quorum, tuttavia, è legato all’agevolazione fiscale in vigore sino al 2025. Naturalmente, in un ordinamento dove deroghe ed eccezioni spesso assurgono, proroga dopo proroga, a regola generale, non si esclude che l’agevolazione in parola ed il relativo (nuovo) quorum possano essere estesi o stabilizzati.
Avv. Marco Poggiani