Il denaro è un bene fruttifero e gli interessi rappresentano il corrispettivo per il suo godimento.
Gli interessi vengono distinti in base alla loro funzione in:
Interessi corrispettivi: si tratta degli interessi dovuti a titolo di remunerazione, una sorta di prezzo dell’utilità conseguita da chi ha goduto del denaro altrui e sono prodotti da crediti liquidi ed esigibili. L’art. 820, comma 3, Codice Civile prevede che “sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali…”. Questo articolo si coordina con l’art. 1282, comma 1, Codice Civile il quale prevede che “I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente“. Un esempio di tale tipo di interesse è quello dovuto per somme concesse in mutuo, in quanto la somma oggetto di mutuo viene data nella disponibilità del debitore e i relativi interessi vengono considerati come se fossero un “frutto” del danaro.
Interessi compensativi: si tratta degli interessi che compensano il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Tale tipo di interesse è contemplato dall’art. 1499 Codice Civile, il quale prevede che “Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile”. Tali interessi sono ad esempio quelli dovuti al creditore per il ritardo del debito risarcitorio. Essi hanno quindi una funzione equitativa e prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito.
Interessi moratori: si tratta degli interessi dovuti al creditore, a titolo di risarcimento forfettario, in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria. Tale tipo di interesse è regolamentato dall’art. 1224 Codice Civile, il quale statuisce che “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno”. Essi sorgono dunque per effetto del ritardo nel pagamento delle somme dovute dal debitore moroso. Hanno dunque una funzione sanzionatoria e devono essere corrisposti al creditore indipendentemente dal fatto che questi provi di aver subito un danno.
Avv. Simona Grasso