Il piano di rientro è uno strumento utilizzato nell’ambito del recupero stragiudiziale del credito e consiste in un accordo scritto tra creditore e debitore che disciplina le modalità di estinzione del debito.
In particolare, con la sottoscrizione di un piano di rientro le parti concordano che il pagamento del debito avverrà non già in un’unica soluzione ma attraverso importi rateali che il debitore si obbliga a corrispondere in un arco temporale prestabilito. Altro non è che una rinegoziazione dei termini di pagamento volta alla ristrutturazione della posizione insolvente con modalità differenti rispetto a quelle inizialmente stabilite.
Con questa soluzione, le parti raggiungono un compromesso tra i rispettivi interessi. Ed infatti, se da un lato consente al debitore di pagare il debito in tempi più lunghi ed in base alle proprie risorse economiche, dall’altro garantisce al creditore di ottenere il pagamento del dovuto senza dover attendere le tempistiche processuali e sostenere ulteriori esborsi.
E se il debitore non rispetta il piano?
Nel periodo di durata del piano, il creditore si dovrà astenere dal proporre azioni giudiziali nei confronti del debitore, in quanto con la sottoscrizione del predetto accordo ha accettato esplicitamente di “attendere” i pagamenti nei termini e nelle modalità ivi convenute.
Tuttavia, in caso di inadempimento da parte del debitore, il creditore sarà libero di agire giudizialmente per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale viene ordinato al debitore di pagare immediatamente l’intero importo dovuto.
Con la sottoscrizione del piano di rientro, infatti, il debitore si riconosce debitore delle somme ivi indicate, esonerando in tal modo il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, come previsto dall’art. 1988 c.c.
Avv. Camilla Zerminiani