La fase stragiudiziale di recupero del credito è incentrata sull’attività di sollecito del pagamento, che può essere svolta direttamente dal creditore oppure dal legale, in nome e per conto del creditore stesso.

L’attività di sollecito viene effettuata in forma verbale o anche scritta, tramite l’invio di comunicazioni e-mail, per raccomandata postale o pec.

Il sollecito di pagamento ha la forma di avviso bonario quando consiste in un richiamo rivolto al debitore, essendo decorsi i termini pattuiti senza che il creditore abbia ricevuto la corresponsione della somma dovuta. L’avviso contiene i riferimenti del creditore, del debitore, l’indicazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta e il termine entro il quale viene richiesta l’effettuazione del pagamento.

Si differenziano dall’avviso bonario la comunicazione di costituzione in mora e la diffida di pagamento.

Ai sensi dell’art. 1219 c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. La comunicazione di messa in mora è dunque un’intimazione formale finalizzata a sollecitare la controparte ad adempiere al pagamento, con avviso che, nel caso in cui questo non avvenga, si potrà agire per le vie giudiziarie.

Ha delle precise conseguenze giuridiche: in particolare, ai sensi dell’art. 1221 c.c. grava sul debitore l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile; ai sensi dell’art. 1224 c.c. il debitore è tenuto a risarcire i danni subiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempimento e gli interessi sono dovuti dal giorno della mora; è altresì interrotta la prescrizione nei confronti del debitore come previsto dall’art. 2943 c.c.

La diffida ad adempiere, invece, è regolata dall’art. 1454 del c.c. ed è l’intimazione per iscritto al debitore di adempiere al pagamento entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto di diritto.
Il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

                                                                                                                           Avv. Elisa Coccia

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