La differenza tra gli interessi legali e gli interessi moratori risiede nella loro fonte: se nascono dal semplice utilizzo del denaro altrui si parla di interessi legali (proprio perché riconosciuti dalla legge), se invece nascono dal ritardo nel pagamento di un debito si parla di interessi moratori.
Tutte le somme di denaro liquide (esattamente determinate nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposte a termine o condizione) sono quindi produttive di interessi legali.
Gli interessi moratori invece presuppongono un inadempimento ed hanno natura risarcitoria in favore del creditore.
In caso di mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge o convenuto tra le parti, saranno quindi dovuti gli interessi anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno ed anche se le parti non avevano precedentemente convenuto il pagamento di interessi.
Il d.lgs. 231/2002 ha introdotto un particolare tipo di interessi moratori che si applica ai contratti conclusi tra le imprese (compresi i professionisti) o tra le imprese e le pubbliche amministrazioni e relativi alla consegna di merci o prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo.
Il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali (oggi pari al 10,50%) è ben più elevato del tasso di interesse legale e si produce automaticamente in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del prezzo dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Il debitore può sottrarsi agli interessi moratori solo se dimostri che il ritardo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.
Avv. Simona Grasso