Dopo la breve panoramica sui tratti caratteristici del piano di rientro, è la volta di occuparci della soluzione che, da sempre, è considerata una tra le migliori alternative alla risoluzione giudiziale delle controversie.
Stiamo parlando della transazione.
La centralità dell’istituto si rinviene in prima battuta nel codice civile, con un intero capo dedicato alla sua disciplina.
Partiamo, quindi, proprio dal dato normativo che, all’art. 1965 c.c., definisce la transazione come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
In questa breve definizione sono riassunti gli elementi essenziali caratterizzanti tale istituto, ovverosia:
- La lite, che sia già instaurata o che si voglia prevenirne;
- L’incertezza del diritto spettante a ciascun litigante;
- Le reciproche concessioni effettuate dalle parti finalizzate al raggiungimento di un accordo.
Ma quali vantaggi nel subire uno svantaggio?
In primis, la celere ed immediata risoluzione della lite, con significativo contenimento dei costi di un eventuale contenzioso. Consente di evitare le incertezze e le lungaggini procedimentali del giudizio e, da ultimo, contribuisce al bilanciamento di tutti gli interessi in gioco attraverso vicendevoli sacrifici.
Nel prossimo articolo della nostra rubrica “Legal basics – L’ABC del recupero crediti”, esamineremo sinteticamente le differenti caratteristiche di ciascuna tipologia di transazione presenti nel nostro ordinamento giuridico.
Avv. Camilla Zerminiani