La Legge n. 41/2016 aveva introdotto nel nostro ordinamento il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinandolo all’Art. 590-bis c.p. con la previsione della perseguibilità d’ufficio.

Tale aspetto aveva sollevato notevoli perplessità, soprattutto per la proliferazione di procedimenti non accompagnati dalla benché minima volontà punitiva della persona offesa. Perplessità sollevate, peraltro, anche dall’obbligo del personale sanitario di notificare all’Autorità Giudiziaria qualsiasi caso rientrante nell’Art. 590-bis, a prescindere dal fatto che la vittima dell’incidente stradale si fosse recata presso strutture sanitarie soltanto a fini risarcitori/assicurativi.

Con la recente Riforma Cartabia il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime diventa procedibile a querela di parte, fatta eccezione per le ipotesi aggravate previste dalla norma:

  • conducente in stato ebbrezza ai sensi dell’Art. 186, co. 2, lett. b) e c) CDS e dell’Art. 186-bis, co. 1, lett. b), c) e d) CDS;
  • conducente in stato di alterazione per l’utilizzo di sostanze stupefacenti;
  • velocità in centro urbano pari o superiore al doppio di quella consentita (e comunque non inferiore ai 70 km/h);
  • velocità su strade extraurbane superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • circolazione contromano o attraversamento di incrocio a semaforo rosso;
  • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi;
  • sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.

Il nuovo Art. 590-bis c.p. è in vigore dal 1 Gennaio 2023; di conseguenza, per tutti i sinistri verificatisi dopo tale data è necessario, se ritenuto opportuno, proporre querela alla competente Procura della Repubblica.

Il D.Lgs. 150/2022, all’Art. 85, prevede inoltre importanti disposizioni transitorie.

Per tutti i sinistri avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della riforma e per i quali non è stata ancora esercitata l’azione penale (con decreto di rinvio a giudizio e fissazione di udienza davanti al tribunale), sarà necessario proporre querela entro 3 mesi dal 1 Gennaio 2023, ossia entro la fine del mese di Marzo.

Per i reati per i quali è già stata esercitata l’azione penale, la persona offesa riceverà dal Giudice una comunicazione con la quale verrà invitata a esercitare il suo diritto entro il termine di 3 mesi, come previsto dal Co. 2 dell’art. 85. Nel caso in cui non proponga querela, il reato verrà dichiarato estinto e il procedimento penale si concluderà con sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

Avv. Maurizio Romelli

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