Vi sarà capitato di imbattervi in racconti o contributi relativi all’insidia stradale e ai danni che ne possono derivare.
Se però andiamo alla ricerca dell’insidia nella disciplina codicistica, scopriamo trattarsi di una fattispecie che non è prevista né espressamente disciplinata.
E allora perché se ne parla e spesso la si invoca come fonte di responsabilità?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Cos’è l’insidia stradale?
L’insidia stradale è un concetto di creazione giurisprudenziale.Ciò significa che non è previsto né menzionato nel codice civile, ma è stato elaborato dalla giurisprudenza.
L’insidia non è un concetto giuridico bensì uno stato di fatto, che si contraddistingue per la sua oggettiva scarsa visibilità e conseguente imprevedibilità, da cui consegue una situazione di pericolo occulto (Cassazione civile sez. III, 16/05/2013, n.11946).
Duplice il presupposto per la sua configurabilità:
– Elemento oggettivo : alterazione della cosa, scarsamente visibile e quindi imprevedibile;
– Elemento soggettivo: riconducibilità della cosa ad un custode, che su di essa abbia un potere fisico
Alcuni esempi
Tra i casi tipici di insidia annoveriamo la buca nel manto stradale, il marciapiede sconnesso, la macchia d’olio, l’irregolare pavimentazione di uno spazio pubblico o privato.
Tutte situazioni che sono potenzialmente fonte di danno ingiusto a terzi e di conseguente responsabilità.
Chi è responsabile del danno causato da insidia stradale?
La giurisprudenza maggioritaria riconduce la responsabilità da insidia stradale a quella da bene in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c.
Tale norma stabilisce, come noto, l’obbligo per il custode di un bene di risarcire il danno arrecato a un terzo, a prescindere dalla obiettiva pericolosità della cosa.
Si tratta di una responsabilità oggettiva: “ai fini della cui sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l’osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua” come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza 30/06/2022, n.20943.
Dunque il custode del bene è sempre tenuto a risarcire il danno causato a terzi, salva la prova del caso fortuito.
Una corrente minoritaria riconduce la responsabilità da insidia stradale al più ampio istituto della responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito prevista dall’art. 2043 c.c..
Si tratta di una disciplina meno favorevole dal danneggiato, poiché impone maggiori oneri probatori.
Chi è il custode?
Il rapporto di custodia rilevante ai fini della responsabilità è stato interpretato in modo molto ampio ed elastico. Custode è colui che ha il potere / dovere di vigilare sulla cosa, apportare la dovuta manutenzione anche nella prospettiva di evitare i danni a terzi.
Custode di un bene è il proprietario, ma anche il possessore o detentore, l’usufruttuario e chiunque ne abbia il controllo anche senza un titolo specifico.
Cosa devo dimostrare per ottenere il risarcimento del danno causato da insidia stradale?
Trattandosi, come chiarito, di responsabilità oggettiva, il danneggiato avrà l’onere di dimostrare solo il danno subito e il nesso causale con il bene in custodia.
Una particolare attenzione va rivolta alla prova del fatto storico nella sua evoluzione che non potrà, per ovvie ragioni, essere demandata alla sola ricostruzione del danneggiato.
Dunque il danneggiato dovrà premunirsi di elementi di prova, quali ad esempio la testimonianza di persone presenti al momento del fatto, le riprese di videocamere in loco.
Diversamente la sua pretesa risarcitoria non potrà trovare accoglimento.
In conclusione …
L’insidia stradale rappresenta una situazione di fatto, che caratterizza un bene alterato nella sua originale conformazione, in modo occulto o poco visibile, da cui scaturisce una fonte di danno a terzi.
La responsabilità per il danno causato grava sul custode, che può liberarsi solo fornendo la prova che il danno è derivato da caso fortuito.
Avv. Camilla Bazzerla