La recentissima riforma del processo civile, c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022 di attuazione della legge n. 206/2021), mira a velocizzare i tempi del processo civile e a deflazionare il più possibile il contenzioso e l’accesso ai Tribunali largamente intesi.

Tra le varie novità, per i procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, vi è l’ampliamento del campo di applicazione della mediazione obbligatoria preliminare all’instaurazione del giudizio anche alle controversie in materia di contratti di somministrazione.

Tale implementazione si aggiunge alle originarie controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e si affianca a quelle in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone, subfornitura.

Precisando che il contratto di somministrazione è quel contratto “con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, in favore dell’altra, prestazione periodiche o continuative di cose” (art. 1559 c.c.), il contratto di fornitura di energia elettrica, gas o acqua va annoverato in tale tipologia contrattuale.

In relazione alle controversie sui contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, telecomunicazioni e postali, la normativa precedente alla riforma Cartabia prevedeva l’obbligo, limitatamente alla figura del consumatore, di instaurare una procedura di risoluzione alternativa delle controversie – conciliazione – adendo, presso le Autorità deputate (AGCOM per telefonia, internet, comunicazioni e servizi postali e ARERA forniture di energia elettrica, gas e acqua), gli organismi preposti.

Per le imprese, diversamente, l’instaurazione di tale procedura era meramente facoltativa.

Ora, invece, il procedimento di mediazione diventa (rectius diventerà dall’1.7.2023) obbligatorio per tutti i soggetti che intendono instaurare controversie relative ai contratti di somministrazione e sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Come stabilito dal d.lgs. n. 28/2010 recentemente modificato (norma di riferimento istitutiva della mediazione civile e commerciale), l’accesso al procedimento di mediazione, oltre a garantire maggior celerità nel pervenire ad un possibile accordo (che costituisce titolo esecutivo) e costi inferiori rispetto ad un processo ordinario, offre anche notevoli agevolazioni fiscali.

L’obiettivo finale è proprio quello di arrivare ad un sistema sostanzialmente binario fra tutela stragiudiziale e giudiziale nel quale la prima scelta dovrebbe essere la ricerca di accordi conciliativi, mentre intraprendere la strada processuale dovrebbe essere la scelta secondaria, con conseguenti ripercussioni sul sistema giudiziario in generale e sul modo di concepire la giustizia civile e commerciale.

 

Avv. Giulia Sancassani

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