In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto. La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n. 261/2004.

Vediamo ora le ipotesi disciplinate.

I.- NEGATO IMBARCO

La compagnia aerea può negare l’imbarco se vi sono ragionevoli motivi, di salute o di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati.

Il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto:

  • alla compensazione pecuniaria

L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, e va da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 600,00.

  • alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
  1. rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  2. imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  3. imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • a ricevere adeguata assistenza ossia
  1. pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  2. sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  3. trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  4. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

II.- CANCELLAZIONE DEL VOLO

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un volo alternativo; anche in questo caso ha diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria già sopra trattate, seppur con delle limitazioni in base al periodo in cui è stata comunicata la cancellazione.

III.- RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO

In caso di ritardo prolungato del volo, il passeggero ha diritto a ricevere l’assistenza di cui sopra; il ritardo tuttavia rileva a seconda delle distanze che il volo intracomunitario o extracomunitario deve percorrere.

Se il ritardo del volo è però di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

La compensazione pecuniaria è altresì dovuta in caso di ritardo prolungato del volo sempreché quest’ultimo abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato.

Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Regolamento 261/2004).

Avv. Anna Garavello

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