In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto. La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Vediamo ora le ipotesi disciplinate.
I.- NEGATO IMBARCO
La compagnia aerea può negare l’imbarco se vi sono ragionevoli motivi, di salute o di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati.
Il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto:
- alla compensazione pecuniaria
L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, e va da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 600,00.
- alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- a ricevere adeguata assistenza ossia
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
II.- CANCELLAZIONE DEL VOLO
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un volo alternativo; anche in questo caso ha diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria già sopra trattate, seppur con delle limitazioni in base al periodo in cui è stata comunicata la cancellazione.
III.- RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
In caso di ritardo prolungato del volo, il passeggero ha diritto a ricevere l’assistenza di cui sopra; il ritardo tuttavia rileva a seconda delle distanze che il volo intracomunitario o extracomunitario deve percorrere.
Se il ritardo del volo è però di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.
La compensazione pecuniaria è altresì dovuta in caso di ritardo prolungato del volo sempreché quest’ultimo abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato.
Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Regolamento 261/2004).
Avv. Anna Garavello